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Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, è sufficiente il dolo generico e il pericolo di malattia nella mente può essere desunto anche sulla base della natura dell’abuso

10 aprile 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Integra il delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina la condotta dell’insegnante o educatore che, anche perseguendo finalità educative, ponga in essere comportamenti umilianti, denigratori o comunque afflittivi della personalità del minore, idonei a determinare un pericolo per la sua salute psichica; ai fini della configurabilità del reato è sufficiente il dolo generico e il pericolo di malattia nella mente può essere desunto anche sulla base della natura dell’abuso e delle regole di comune esperienza, senza necessità di accertamento medico-legale.

Lo ha affermato la Cassazione, nella sentenza n. 12752/2026.

Il provvedimento della seconda sezione penale è risalente allo scorso 7 aprile.

È inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti una rivalutazione del merito o riproponga questioni già esaminate dal giudice di merito.