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Responsabilità sanitaria per omessa diagnosi prenatale di malformazioni del feto, precisazioni sul danno non patrimoniale risarcibile

8 aprile 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di responsabilità sanitaria per omessa diagnosi prenatale di malformazioni del feto, qualora sia accertata la sussistenza delle condizioni di legge per l’interruzione volontaria della gravidanza e la volontà della gestante di esercitarla se correttamente informata, il danno non patrimoniale risarcibile in favore dei genitori comprende non solo la sofferenza psichica immediata derivante dalla nascita inattesa del figlio disabile, ma anche le negative ricadute esistenziali e dinamico‑relazionali conseguenti alla lesione del loro diritto di autodeterminazione procreativa.

È quanto recentemente precisato dalla Cassazione, nei rilievi formulati all’interno della ordinanza n. 6926/2026. Il provvedimento della terza sezione civile è risalente allo scorso 23 marzo.

È affetta da nullità per motivazione intrinsecamente contraddittoria la sentenza che, pur riconoscendo la prova della volontà abortiva e della “nascita indesiderata”, liquidi il danno applicando i criteri propri della sola violazione del consenso informato, escludendo irragionevolmente il pregiudizio esistenziale derivante dalla mancata possibilità di interrompere la gravidanza.