Ai fini della configurabilità del reato di cui all' art. 572 c.p. deve considerarsi "famiglia" ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza la necessità della convivenza e della coabitazione, essendo sufficiente un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi anche assistenziali.
Lo specifica la Cassazione, nella sentenza n. 10792/2026. Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 20 marzo.
Quindi, argomenta il Collegio di piazza Cavour, il rapporto di affinità tra i genitori del coniuge e l'altro coniuge, ovvero tra i suoceri e la nuora o il genero, è senz'altro rilevante ai fini della definizione di persona della famiglia, prevista dall'art. 572 c.p. come alternativa a quella di convivente.
