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Maltrattamenti aggravati in presenza di minori, per l’integrazione della fattispecie occorre il rischio di compromissione dello sviluppo psico fisico

3 aprile 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Ai fini dell'integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell’art. 572, comma secondo, c.p., è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.

Lo rammenta la Cassazione, nella sentenza n. 11048/2026. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 24 marzo.

Una volta ravvisati gli estremi dell'art. 572 c.p., affermano i giudici di piazza Cavour, quando le condotte si reiterino per un periodo prolungato di tempo, considerata la connotazione abituale del delitto, è logico ritenere - salve evidenze in senso opposto - che alla sua realizzazione assistano minorenni conviventi della coppia, i quali con essa condividono inevitabilmente gli spazi vitali, soprattutto ove siano ancora in tenera età o molto giovani.