In tema di reati contro l’assistenza familiare, integra il delitto di cui all’art. 570 cod. pen. l’omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori quando tale condotta, valutata nel concreto contesto economico e familiare, determini la mancanza dei mezzi di sussistenza, non essendo idonei ad escludere l’elemento oggettivo del reato versamenti effettuati in epoca anteriore e destinati a coprire debiti pregressi, privi di efficacia satisfattiva per il futuro.
È quanto espresso dalla Cassazione, nella sentenza dello scorso 25 marzo: il provvedimento della sesta sezione penale è il n. 11235/2026.
È altresì legittimo, argomentano i giudici di piazza Cavour, il diniego della sostituzione della pena detentiva breve con lavori di pubblica utilità quando, sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., la protratta e consapevole inosservanza di obblighi imposti dall’autorità giudiziaria consenta una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni proprie della pena sostitutiva.
È invece illegittima la pronuncia del giudice di appello che escluda d’ufficio il vincolo della continuazione tra reati, in assenza di specifica richiesta di parte, precludendo l’accesso al giudice dell’esecuzione, dovendo tale statuizione essere eliminata ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen.
