Con una recente ordinanza, la Cassazione torna a formulare principi in materia successoria. L’ordinanza n. 6803/2026, depositata dalla quinta sezione civile lo scorso 21 marzo, focalizza l’attenzione sulla rinuncia all’eredità.
In tema di imposta di successione e di accettazione dell’eredità, la rinuncia all’eredità, atto solenne soggetto a forma ad substantiam ai sensi dell’art. 519 c.c., non è suscettibile di revoca tacita per facta concludentia.
Ne consegue, chiarisce il Collegio di piazza Cavour, che gli atti di gestione o di godimento del bene posti in essere dal rinunciante, ove riconducibili alla qualità di comproprietario per quota autonoma o comunque non espressivi di una volontà inequivoca di accettare l’eredità, non integrano accettazione tacita ai sensi dell’art. 476 c.c., né legittimano la pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.
