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Maltrattamenti, la mancata audizione della persona offesa integra un illecito disciplinare

27 marzo 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di maltrattamenti ed in generale per i reati ricompresi nell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., la mancata audizione della persona offesa entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato in assenza di un formale provvedimento del pubblico ministero che ne differisca l'espletamento in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 l. n. 69 del 2019 non è assistita da alcuna sanzione processuale.

È questo, in estrema sintesi, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nelle pagine della sentenza n. 10560/2026.

Il provvedimento della sesta sezione penale è risalente allo scorso 19 marzo.

Ciò, puntualizza la Suprema Corte, integra al più un illecito disciplinare e non determina né nullità, né inutilizzabilità degli atti nel frattempo compiuti, né incide sulla legittimità dell'applicazione o del mantenimento delle misure cautelari personali.