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Dichiarazione di adottabilità, occorre valutare l’incapacità con riferimento alla situazione attuale e concreta

25 marzo 2026

News Regionale - Sicilia ,

Premesso che ai fini della sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., non occorre che si sia già cagionato un danno al minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore, ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori.

Lo precisa la Cassazione, nei rilievi formulati all’interno della recente ordinanza n. 6431/2026.

Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 18 marzo.

Tale incapacità, precisano i giudici di piazza Cavour, deve essere valutata con riferimento alla situazione attuale e concreta, nonché al fallimento di ogni misura assistenziale e di sostegno idonea a ristabilire il ruolo del genitore, essendo la dichiarazione di adottabilità un provvedimento di extrema ratio, da adottarsi solo quando l'abbandono sia grave, attuale e non rimediabile con strumenti assistenziali adeguati.