Cari socie e soci,
vi alleghiamo per la sua utilità l’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione Sez. I civ, 12 marzo 2026, n. 5656 con la quale viene rimessa ex art. 374, II comma c.p.c. alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibilità di estendere in via interpretativa il modulo legislativo che può condurre alla costituzione dello status filiationis per i figli nati da consanguinei anche ai figli nati da gestazione per altri, al fine di superare le perduranti criticità che il modello adottivo porta con sé, consistenti in particolare nell’impossibilità per il figlio di richiedere o rimuovere lo status.
Il caso: Tizio e Caia, coppia italiana eterosessuale unita in matrimonio, accede in Ucraina alla fecondazione assistita eterologa di tipo gestazione per sostituzione, ammessa secondo la lex loci (nel caso di specie Tizio è padre genetico del minore, il gamete femminile è stato fornito da donatrice anonima; l’embrione, formato in vitro, viene impiantato in altra donna che porta a termine la gravidanza). La coppia, rientrata in Italia, richiede la trascrizione dell’atto di nascita del minore, negata dall’ufficiale di stato civile per contrarietà della gestazione per sostituzione ai principi di ordine pubblico. Provvedimento impugnato dalla coppia in sede giurisdizionale di primo grado, nonché – a fronte del rigetto del ricorso – in secondo grado. Rigettato anche il ricorso in appello viene investita della questione la Corte di Cassazione.
Il provvedimento: La prima sezione della Corte di Cassazione rimette ex art. 374, II comma c.p.c. gli atti al Presidente al fine di vedere assegnato alle Sezioni Unite il quesito relativo all’estensione in via interpretativa del modulo legislativo utilizzato per la costituzione dello status filiationis in caso di figli nati da consanguinei anche alla gestazione per altri.
La motivazione:
La prima Sezione della Corte si interroga, ferma la contrarietà della gestazione per altri a principi di ordine pubblico internazionale, sull’adeguatezza del ricorso al modello genitoriale adottivo di cui all’art. 44 lett. d) L. 184/1983, pur come ampliato dalla sentenza Corte Cost. 28/3/2022, n. 79 (in relazione all’equiparazione dei rapporti di parentela) e dalla sentenza Cass. Sez. Unite 30/12/2022, n. 38162 (in ordine alla natura non potestativa del dissenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale), e ciò tenuto conto anche dei principi espressi dalla recente sentenza della Corte Cost. n. 68 del 2025. Modello, quello dell’adozione in casi particolari, che lascia aperti vuoti di tutela, precludendo ad esempio la costituzione dello status su iniziativa del minore, a fronte del dissenso o dell’impossibilità sopravvenuta da parte del richiedente la costituzione della genitorialità (il cd. genitore sociale od intenzionale).
La Corte, richiamando la citata sentenza a S.U. (38162/2022), evidenzia come sia da escludere però il ricorso ad un’automatica trascrizione dell’atto di nascita straniero, dovendo piuttosto ricercare nell’ordinamento uno strumento idoneo a valutare caso per caso, contemperando la tutela del minore e l’unicità dello status di figlio con i principi di ordine pubblico che vietano la gestazione per altri, e dunque uno strumento di costituzione dello status non automatico, come il dialogo tra Corti suggerisce.
La Corte richiama, come esempio di bilanciamento adeguato in tal senso (richiamando anche due pronunce della Corte costituzionale n. 68/2025 e n. 33/2021) il paradigma normativo relativo alle condizioni di riconoscimento dei figli nati da rapporto incestuoso, di cui al combinato disposto degli artt. 251 e 278 c.c., un modello di costituzione giudiziale dello status filiationis non automatico, ma che, anche a causa dell’illeicità penalmente sanzionata della fase generativa, richiede la preliminare doppia valutazione dell’assenza del pregiudizio e della sussistenza dell’interesse del figlio da parte del giudice dello status.
Considera la Corte che stante la contiguità della fattispecie di filiazione derivante da rapporto incestuoso con quella derivante della gestazione per altri, ivi compresa l’illiceità penale della condotta nella fase generativa, debba essere indagato se questo modello di riconoscimento dello status possa essere esteso ed applicato anche in caso di figli nati dalla gestazione per altri. Di qui la rimessione alle Sezioni Unite quale questione di massima di particolare importanza.
Si allega il testo integrale della ordinanza.
https://aiaf-avvocati.it/public/media/c_5656_2026_ordinanza-interlocutoria.pdf
Un caro Saluto
Avv. Gabriella de Strobel
