...

La convivenza stabile e continuativa “more uxorio” instaurata successivamente esclude il diritto all’assegno di mantenimento

20 marzo 2026

News Regionale - Sicilia ,

In tema di separazione personale dei coniugi, la violazione dell’obbligo di fedeltà, ove accertata, costituisce, secondo l’id quod plerumque accidit, causa idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, quindi, motivo di addebito, salvo che il coniuge infedele fornisca la prova che la crisi coniugale fosse già insorta in epoca anteriore e fosse indipendente da tale condotta.

La sottolineatura porta la firma della Suprema Corte ed è contenuta nell’ordinanza n. 5896/2026.

Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 16 marzo.

La convivenza stabile e continuativa “more uxorio” instaurata successivamente, argomentano i giudici di piazza Cavour, esclude il diritto all’assegno di mantenimento, ove il coniuge richiedente non dimostri che essa non incida in senso migliorativo sulle proprie condizioni economiche né l’impossibilità oggettiva di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.