Cari socie e soci,
comunichiamo che il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con ordinanza di rimessione del 11 marzo 2026 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 bis L. 184/83 , laddove non consente alle persone unite civilmente e residenti in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità, se accertata.
Il caso: Tizio e Caio, dopo una breve convivenza si uniscono civilmente in Italia, ove risiedono. Dopo qualche anno dall’unione si rivolgono al Tribunale per i Minorenni di Venezia, sostenendo di avere i requisiti di idoneità richiesti dalla L.184/83 ai fini dell’adozione internazionale di minore e richiedendo che il T.M. sollevi questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 bis L. 184/1983, che non la consente in caso di uniti civili.
Il procedimento : Il Tribunale, ritenutolo necessario ai fini della valutazione del requisito della rilevanza della questione di costituzionalità, procede preliminarmente all’accertamento dell’idoneità dei ricorrenti ad adottare, istruttoria che si conclude positivamente.
Il provvedimento: Il TM di Venezia, alla luce dell’istruttoria svolta, ritenuta fondata la domanda, ha reputato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 bis L. 184/1983, (facendo anche rinvio agli artt. 6, e 30, comma I, della medesima legge), nella parte in cui non include, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2025, le parti dell’unione civile residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. Il TM, accogliendo la domanda, ha pertanto sollevato tale questione di legittimità costituzionale rimettendola alla Corte, sospendendo il giudizio in corso fino alla definizione di quello di incidentale di legittimità costituzionale.
Profili di contrasto dell’art. 29 bis L.184/83 con norme costituzionali e sovranazionali
Focus: La motivazione
Il TM, nella lunga ed argomentata motivazione dell’ordinanza, osserva – tra l’altro -che:
- la semplice interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 29 non consente di superare il limite di accesso all’adozione internazionale per coppie unite civilmente. Il dato testuale lo consente solo alle coppie coniugate;
- la Corte Costituzionale (sent. 33/2025), nel riconoscere il diritto della persona di stato civile libero a presentare analoga domanda di adozione, non si è espressa rispetto al soggetto che non abbia lo stato libero in quanto parte di un’unione civile;
- necessario dunque sottoporre al vaglio costituzionale questo aspetto;
- nella motivazione il Tribunale ricostruisce sul punto l’evoluzione della giurisprudenza di merito e costituzionale sul tema, in particolare la recente sentenza n. 33/2025, evidenziando come sul solco di quest’ultima, persistendo il divieto di accesso all’adozione internazionale da parte di coppie unite civilmente continuerebbero a prodursi effetti irragionevoli e discriminatori anche alla luce di norme sovranazionali. Si imporrebbe ad esempio agli uniti civili che vogliano accedere all’adozione internazionale un riconoscimento familiare progressivo, frutto di più procedimenti e giudizi, favorendo la prassi di chiedere lo scioglimento dell’unione al solo scopo di acquisire lo stato libero, per poi richiedere l’adozione internazionale ex art. 29 bis da parte di uno dei partner e successivamente quella speciale di cui all’art. 44 lett. d da parte dell’altro partner per poi ricostituire l’unione civile. E ciò con gravi ripercussioni in punto di carenza di tutele medio tempore sotto diversi profili. Rilevanti poi anche gli aspetti discriminatori, sia rispetto al trattamento sul punto delle coppie omoaffettive di stato libero, sia rispetto al trattamento del minore adottato a seconda che entri in un nucleo familiare di coppia coniugata o da coppia unita civilmente.
A cura di Avv. Enrica Zenato
Un caro Saluto
Avv. Gabriella de Strobel
