Significativa pronuncia della Corte di Cassazione in materia di bigenitorialità e alienazione parentale. La tematica, particolarmente dibattuta in dottrina e in sede giurisprudenziale, è stata analizzata nuovamente dalla Suprema Corte all’interno di una decisione particolarmente rilevante.
La Cassazione ha accolto in toto il ricorso presentato dalla ricorrente, annullando la decisione di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore e di trasferimento del bambino in casa-famiglia, ritenendo l'uso della forza in fase di esecuzione fuori dallo Stato di diritto. La donna, da 9 anni, cercava di evitare che il figlio fosse allontanato, come richiesto dall'ex compagno.
La bigenitorialità è l'essenza dell'interesse e del benessere del minore e non può essere sacrificata facendo esclusivamente riferimento alla alienazione parentale.
Questo, in sintesi, il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 9691 del 24 marzo che torna, ancora una volta, ad affrontare il delicato tema della cosiddetta “Pas”.
Per la Suprema Corte, il richiamo alla «sindrome di alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre».
Secondo i giudici della Cassazione, invero, il concetto di abuso psicologico risulta indeterminato e vago, e anche di incerta pregnanza scientifica, insuscettibile di essere descritto secondo i parametri diagnostici della scienza medica, di ardua definizione anche secondo le categorie della disciplina psicologica. Quest'ultima, a differenza della disciplina medica, utilizza modalità e parametri che pervengono a risultati valutativi non agevolmente suscettibili di verifiche empiriche, che siano ripetibili, falsificabili e confutabili secondo i canoni scientifici universalmente approvati, e di riscontri univoci attraverso protocolli condivisi dalla comunità scientifica.
Tradotto sostanzialmente, il giudice della famiglia non può decidere nel preminente interesse del minore "poggiando" la propria decisione sulla presunta Pas "accertata" dal consulente tecnico d'ufficio. Per i giudici di Piazza Cavour è, dunque, necessario ricercare riscontri verificabili che costituiscano essi – e non la Pas – gli elementi su cui si fonda la decisione relativa al bambino.
La Cassazione, con un principio certamente inedito, affronta anche il tema dell'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il minore, statuendo che l'uso di una certa forza fisica, diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con uno dei genitori, per collocarlo in una casa-famiglia, non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto, in quanto potrebbe determinare rilevanti e imprevedibili traumi per le modalità autoritative che il minore non può non introiettare, ponendo seri problemi, non sufficientemente approfonditi, anche in ordine alla sua compatibilità con la tutela della dignità della persona, sebbene ispirata dalla finalità di cura dello stesso minore.
La misura, a ben vedere, prescinde del tutto dall'età del minore, nel caso di specie si tratta di un dodicenne, non ascoltato, e dalle sue capacità di discernimento.
Piuttosto, tra le misure che le autorità debbono considerare - come richiesto dai principi Cedu in ordine all'effettività del principio di bigenitorialità - potrebbe al limite essere efficace l'utilizzo delle sanzioni economiche ex articolo 709-ter del c.c. nei confronti di quel coniuge, che dolosamente o colposamente si sottragga alle prescrizioni impartite dal giudice.
La Suprema Corte, in definitiva, cassa la decisione della Corte di appello di Roma poiché ha inteso realizzare il diritto alla bigenitorialità rimuovendo la figura genitoriale della madre e ciò sulla base di motivazioni che richiamano le consulenze tecniche, tutte miranti all’accertamento dell’alienazione parentale, nonostante la stessa sia notoriamente un costrutto ascientifico.
Il collegio osserva, ancora, che il diritto alla bigenitorialità così come ogni decisione assunta per realizzarlo non può rispondere a formula astratta “nell’assoluta indifferenza in ordine alle conseguenze sulla vita del minore, privato ex abrupto del riferimento alla figura materna con la quale, nel caso concreto, come emerge inequivocabilmente dagli atti, ha sempre convissuto felicemente, coltivando serenamente i propri interessi di bambino, e frequentando proficuamente la scuola”.
La Corte Suprema rileva, infine, che l’autorità giudiziaria di merito ha del tutto omesso di considerare quali potrebbero essere le ripercussioni, sulla vita e sulla salute del minore, di una brusca e definitiva sottrazione dello stesso dalla relazione familiare con la madre, con la lacerazione di ogni consuetudine di vita, ignorando che la bigenitorialità è, anzitutto, un diritto.
