“I limiti alla capacità di testare e donare del beneficiario di amministrazione di sostegno”
La limitazione della capacità di testare e donare del beneficiario dell'amministrazione di sostegno può essere disposta dal giudice tutelare qualora sia accertato che quest'ultimo non sia autonomo nel provvedere ai propri interessi economici e patrimoniali in maniera consapevole. L'assenza di una simile limitazione in presenza di un grave e irreversibile deterioramento cognitivo, accertato attraverso consulenza tecnica, costituisce una violazione degli artt. 404, 409, 411, e 591 c.c. anche con riferimento all'art. 1 L. 6/2004.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/01/2026, n. 1396, Massima redazionale, 2026 – One Legale Wolters Kluwer.
