Nei giudizi di separazione e divorzio, il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. è ammissibile non solo contro i provvedimenti che modificano in senso “positivo” affidamento, collocamento o responsabilità genitoriale, ma anche contro quelli di rigetto delle istanze di modifica che, di fatto, introducono sostanziali limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale o comportano rilevanti effetti sul rapporto genitore-figli (come nel diniego di trasferimento all’estero dei minori).
È quanto affermato dalla Cassazione all’interno dell’ordinanza n. 4979/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 5 marzo.
Nella vicenda in esame è stato accolto il ricorso proposto da una madre contro il provvedimento con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di trasferimento all’estero dei figli minori. Alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.473 bis.24, primo comma, c.p.c., dovendosi ritenere che il concetto di provvedimenti che «introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale» e di «provvedimenti che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori» riguardi anche le modifiche che, di fatto, intervengono per la scelta del giudice di «non» adottare le misure richieste e, quindi, salvaguardare lo status quo, anche i provvedimenti di rigetto a fronte di richieste che riguardano proprio l’esercizio della responsabilità genitoriale sono da ritenersi reclamabili e avverso le decisioni assunte dalla Corte d’Appello sarà proponibile il ricorso per Cassazione.
Da ciò consegue il principio di diritto secondo il quale a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, il reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione ovvero adottati in corso di causa, che, tra l’altro, introducano “sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale” o "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", come avviene quando si richieda il trasferimento all’estero di figli minori, è ammissibile sia in caso di provvedimento impugnato di accoglimento che di rigetto dell’istanza di parte.
