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La prodigalità non può essere considerata, di per sé, una causa sufficiente per l’amministrazione di sostegno

18 marzo 2026

News Regionale - Sicilia ,

La prodigalità non può essere considerata, di per sé, una causa sufficiente per l’amministrazione di sostegno. Lo ha puntualizzato la Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 5763/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 13 marzo.

La Suprema Corte, nel caso specifico, ha accolto con rinvio il ricorso di una commercialista che in un periodo difficile della propria vita era stata sottoposta alla misura di assistenza ma che ora, tornata al lavoro, con un proprio reddito e priva di patologie psichiatriche, chiedeva di uscirne.

La misura, chiarisce il Collegio di piazza Cavour, richiede una concreta condizione di fragilità: non basta dunque la tendenza a spendere. Inoltre, non può essere usata per controllare le scelte economiche di una persona capace, né si può evitare di ascoltare la persona che ne faccia richiesta.

La prodigalità - definita come un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche - configura una autonoma causa di inabilitazione, indipendentemente da una condizione di infermità.

Occorre, però, un accertamento che deve essere tanto più rigoroso quanto meno emergano profili d’invalidità, anche parziale, o di fragilità dell’interessata. Ciò in quanto le libere scelte di vita di una persona non possono essere sacrificate in nome di una logica paternalistica o eticizzante dell’ordinamento, finendo con il trasformare uno strumento di solidarietà, finalizzato alla piena partecipazione alla vita della comunità di soggetti fragili, in un istituto rivolto a imporre uno stile di vita per una conservazione patrimoniale a garanzia degli interessi del gruppo familiare, anche quando manchi una anomalia psichica o patologica del beneficiario.