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Ddl n. 1831 "Disposizioni in materia di allontanamento del minore"

12 marzo 2026

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Cari socie e soci, 
 
comunichiamo che è stato presentato ed annunciato nella seduta di ieri, 11 marzo 2026, al Senato il Ddl n. 1831 contenente "Disposizioni in materia di allontanamento del minore", che propone modifiche volte a rafforzare l'istruttoria da compiersi in caso di allontanamento del minore dall'ambiente familiare nell'ambito dei procedimenti de responsabilitate.
 
Il disegno di legge consta di 4 articoli.
 
L'articolo 1 interviene nel rito unitario di famiglia inserendo un nuovo articolo dopo l'art., 473-bis.25:
 
 Art. 473-bis.25.1. – (Consulenza tecnica sull'allontanamento del minore) – L'allontanamento di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile è disposto previa consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'articolo 473-bis.25. La consulenza ha ad oggetto l'eventuale sussistenza di condizioni di pregiudizio alla salute psico-fisica del minore derivanti dall'ambiente familiare o eterofamiliare in cui il minore stabilmente viva, l'analisi dei possibili interventi, compreso l'allontanamento, e la valutazione comparativa delle loro prevedibili conseguenze sullo stato psico-fisico del minore.
 
L'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica collegialmente a un medico specializzato in neuropsichiatria infantile e a un medico pediatra, entrambi esterni all'albo del tribunale e appartenenti ad un ente pubblico, e a uno o più professionisti in possesso di adeguate e comprovate competenze in relazione all'oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi.
 
All'esito della consulenza tecnica, nella motivazione della decisione il giudice dà specificamente conto del contenuto della perizia, di ogni elemento rilevante sottoposto alla sua valutazione nel corso dell'istruttoria, delle possibili soluzioni alternative vagliate e delle ragioni della rispondenza della misura adottata al superiore interesse del minore.
 
Nei casi di cui all'articolo 403 del codice civile e, comunque, quando vi sia urgenza, nei procedimenti in cui sono emersi abusi familiari o condotte di violenza domestica in danno del minore, l'allontanamento è disposto anche in mancanza della consulenza tecnica, che, nel caso di allontanamento ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, ove convalidato dal tribunale, è successivamente espletata su richiesta di una delle parti ».
 
L'articolo 2 pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio di cui al nuovo articolo 473-bis.25.1 c.p.c. temporaneamente a carico dell'Erario ex art. 131 T.U. in materia di spese di giustizia, indipendentemente dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fatto salvo il recupero delle spese all'esito del giudizio come previsto dallo stesso testo unico.
 
L'articolo 3 del DDL prevede che le nuove disposizioni si applichino anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, nei quali debbano essere adottati provvedimenti relativi all'allontanamento del minore ovvero alla modifica o alla cessazione del collocamento.
 
Chiude il disegno l'articolo 4, dedicato alla sostenibilità finanziaria.
 
AIAF seguirà l'iter del DDL dando conto tempestivamente dell'esito.
 
Si allega il link istituzionale per la consultazione del testo.
http://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=DDLPRES&id=1496930&idoggetto=0&part=ddlpres_ddlpres1&rif=0


A cura di Avv. Enrica Zenato


La Presidente 
Avv. Gabriella de Strobel

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