In materia di separazione personale dei coniugi, il ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente prospettate come errori di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., mirino in realtà a rimettere in discussione l’accertamento delle condotte violative dei doveri coniugali poste a fondamento della pronuncia di separazione con addebito, ovvero a sollecitare una nuova valutazione di fatti, prove o vizi processuali attinenti ai gradi di merito.
È quanto puntualizzato dalla Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 5065/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 5 marzo.
L’errore revocatorio rilevante deve, argomentano i giudici di piazza Cavour, consistere in una svista percettiva immediata ed obiettiva, risultante dal solo confronto tra la decisione impugnata e gli atti interni al giudizio di legittimità, restando escluse le doglianze relative a valutazioni giuridiche o a questioni già oggetto di esame e decisione.
