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Procedimenti di separazione o divorzio, l’anticipazione, “a sorpresa” della decisione integra violazione del diritto di difesa e del contraddittorio

10 marzo 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Nei procedimenti di separazione o divorzio, l’anticipazione, “a sorpresa” della decisione, laddove venga soppressa l’udienza, già calendarizzata per la rimessione della causa in decisione, senza neppure la sua sostituzione con note scritte, ex art.127 ter c.p.c., integra violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.

Lo sottolinea la Cassazione, nei rilievi interni all’ordinanza n. 4983/2026.

Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 5 marzo.

Nella fattispecie esaminata dal Collegio di piazza Cavour, l’anticipazione dell’udienza di trattazione scritta, disposta ad horas con provvedimento reso nella stessa data fissata per la nuova udienza, e con contestuale riserva di riferire al Collegio, ha comportato una violazione della disciplina processuale riveniente dal combinato disposto costituito dall’art. 35 bis, comma 10, del d.lgs. 25/2008 (applicabile nel giudizio) e dagli artt. 737 e segg. e 127 ter c.p.c., del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente nullità della sentenza, senza necessità di allegazione e prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa.