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Trasferimento minore e collocamento, prevale l’interesse del figlio sul ripristino automatico della residenza originaria

5 marzo 2026

News Regionale - Sicilia ,

In tema di responsabilità genitoriale e di affidamento del minore, il trasferimento unilaterale della residenza del figlio da parte di uno dei genitori, in assenza del consenso dell’altro e senza preventiva autorizzazione giudiziale, pur integrando una decisione di maggiore interesse ai sensi dell’art. 337‑ter c.c., non comporta automaticamente l’illegittimità del collocamento del minore presso il genitore trasferitosi. Ciò, inoltre, non impone il rientro del minore nel luogo di precedente residenza, dovendo il giudice valutare in concreto, senza automatismi sanzionatori, se la soluzione già attuata risponda al superiore interesse del minore, nel necessario bilanciamento tra il diritto del figlio alla bigenitorialità e il diritto costituzionalmente garantito del genitore alla libera scelta della propria residenza.

È quanto affermato dalla Cassazione all’interno della recente ordinanza n. 4110/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 24 febbraio.

In sostanza, secondo il Collegio di piazza Cavour il trasferimento unilaterale di un minore non comporta l’obbligo automatico di rientro nella residenza originaria né la perdita dell’affidamento per il genitore che si è spostato. I giudici chiariscono che, sebbene il cambio di domicilio sia una decisione di maggiore interesse da concordare, l’autorità giudiziaria deve prioritariamente tutelare il superiore interesse del figlio valutando la situazione concreta senza intenti sanzionatori.