In tema di successione necessaria, ai fini della determinazione della quota di riserva spettante ai legittimari, il giudice deve applicare il criterio di calcolo previsto dall’art. 556 c.c., procedendo alla riunione fittizia tra relictum e donatum e imputando alla quota di riserva le donazioni ricevute dal singolo legittimario fino a concorrenza della quota individuale.
Qualora il relictum sia sufficiente a soddisfare la riserva come risultante da tale operazione, l’attribuzione dei beni ereditari avviene di diritto, senza necessità di riduzione delle donazioni, le quali assumono rilievo esclusivamente contabile.
Lo afferma la Cassazione, nei rilievi formulati all’interno dell’ordinanza n. 4354/2026.
Il provvedimento, della seconda sezione civile, è stato depositato lo scorso 26 febbraio.
Ne consegue, prosegue la Suprema Corte, che l’azione di riduzione delle donazioni è esperibile solo nei limiti dell’eventuale insufficienza del relictum, ai sensi dell’art. 553 c.c., principio applicabile anche nel concorso tra soli legittimari.
Inoltre, la costituzione dell’appellato nella fase incidentale e sommaria di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza ex art. 351 c.p.c. non comporta automatica costituzione nel giudizio di merito e non fa decorrere il termine per la proposizione dell’appello incidentale, che resta regolato dagli artt. 166 e 343 c.p.c.
