In tema di patto di famiglia, l’accordo con cui l’imprenditore trasferisce, anche solo parzialmente, le partecipazioni societarie ai propri discendenti, con la partecipazione di tutti i legittimari e la previsione di attribuzioni compensative, anche mediante atti di liberalità o attribuzioni indirette, integra un patto di famiglia ai sensi dell’art. 768-bis c.c., ove risulti che la funzione concreta del negozio sia quella di assicurare la continuità dell’impresa e il passaggio generazionale dell’attività.
Lo ha stabilito la Suprema Corte, nelle pagine dell’ordinanza n. 4376/2026. Il provvedimento della seconda sezione civile risale allo scorso 26 febbraio.
Ne consegue, proseguono i giudici di piazza Cavour, che tale accordo è nullo, ai sensi dell’art. 768-ter c.c., se non stipulato nella forma dell’atto pubblico, non rilevando, a tal fine, che i discendenti fossero già soci delle società coinvolte né che il trasferimento avvenga mediante un complesso programma negoziale articolato.
