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Protezione complementare o speciale, la valutazione del giudice di merito sulla situazione socio‑politica del Paese di origine

3 marzo 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In materia di protezione complementare o speciale, ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 1.1, del D.Lgs. n. 286 del 1998, anche nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 20 del 2023, il giudice di merito, in presenza di specifiche allegazioni di vulnerabilità personale correlate alle condizioni del Paese di origine, è tenuto a svolgere una valutazione effettiva e autonoma della situazione socio‑politica di tale Paese, mediante l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria.

È quanto recentemente rilevato dalla Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 3042/2026.

Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato in data 11 febbraio.

Il rigetto della protezione speciale, chiarisce il Collegio di legittimità, non può fondarsi esclusivamente sull’assenza di integrazione sociale o familiare in Italia, dovendo essere comunque esaminato il rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e di trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio; l’omissione di tale valutazione determina la cassazione del provvedimento impugnato.