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Risarcimento del danno per morte del congiunto, filiazione: recenti massime giurisprudenziali

28 marzo 2022

News Regionale - Toscana ,

RISARCIMENTO DEL DANNO PER MORTE DEL CONGIUNTO – Chi afferma di essere erede "ab intestato" non deve dare prova della sua legittimazione ad agire

Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede 'ab intestato', ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il 'de cuius', non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione.

La parte che abbia un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria – come il marito ed i figli del de cuius - non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sè manifestino la volontà di accettare, qual è la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla morte del congiunto.

Con riguardo alla richiesta di danni derivanti dalla morte del congiunto, indicando nell'evento morte il fatto generatore dell'obbligo risarcitorio se non può essere risarcito il danno da perdita del rapporto parentale, deve ritenersi risarcibile il danno morale o da sofferenza soggettiva che i familiari hanno subito. La risarcibilità di detto danno può essere dimostrata anche attraverso la prova per presunzioni in quanto il rapporto di stretta parentela esistente (nella fattispecie, marito e figli) fa presumere secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che il marito e i figli maturino un senso di angoscia e turbamento ingenerati dalla constatazione per la temporanea progressione incontrollata della malattia della loro congiunta.

• Tribunale Arezzo, sentenza 10 febbraio 2022 n. 154 - Giudice Bruni


FILIAZIONE - Legittimazione all’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità . (Cc, articolo 263)

Ammissibile l'azione promossa dai genitori dell’autore del riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio oggetto di impugnazione. Essi, infatti, sono legittimati ad agire in quanto titolari dell'interesse che l'articolo 263, comma 1 del Cc richiede ai fini dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ricomprendendo tra i soggetti legittimati ad agire, oltre all'autore del riconoscimento e a colui che è stato riconosciuto, anche chiunque vi abbia interesse.

• Tribunale Firenze, sezione I, sentenza 20 gennaio 2022, n. 150 – Pres. Governatori, Giud. Rel. Schiaretti