È affetta da motivazione apparente la sentenza di appello che, in presenza di specifici e articolati motivi di impugnazione riguardanti l’ammissione di una prova decisiva, l’attendibilità della persona offesa e la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di atti persecutori, si limiti a un generico richiamo alle risultanze istruttorie di primo grado, senza confrontarsi puntualmente con le censure dedotte .
Ad affermarlo è la Cassazione, nei rilievi formulati all’interno della sentenza n. 6856 /2026. Il provvedimento della quinta sezione penale è risalente allo scorso 19 febbraio.
A ben vedere, chiarisce la Suprema Corte in tal caso non può trovare applicazione il principio della motivazione per relationem neppure in ipotesi di c.d. doppia conforme.
