In tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o dei principi convenzionali e costituzionali, miri a una rivalutazione del merito, laddove il giudice di merito abbia congruamente accertato, sulla base di un’indagine protratta nel tempo e di plurimi riscontri istruttori, l’attualità e la gravità delle condotte genitoriali pregiudizievoli per il minore .
Lo ribadisce la Suprema Corte, nell’ambito dell’ordinanza n. 3722/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 19 febbraio.
Tra le altre cose, chiarisce la Cassazione, occorre anche accertare l’impossibilità di un recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con lo sviluppo psico‑fisico e il miglioramento delle condizioni del minore a seguito del collocamento in comunità, escludendo altresì la praticabilità dell’affido intrafamiliare per la discontinuità e l’inadeguatezza delle relazioni familiari.
