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Prestazioni lavorative rese in ambito familiare, la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa

25 febbraio 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e dell'onerosità, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità.

Ad affermarlo è la Cassazione, nei rilievi formulati all’interno dell’ordinanza n. 2364/2026. Il provvedimento della sezione lavoro è risalente allo scorso 4 febbraio.

La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, precisano i giudici di piazza Cavour, effettuata dal giudice di merito rimane censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o meno del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali riservato al giudice del merito.