In tema di divisione ereditaria, qualora l’asse sia composto da una pluralità di beni immobili, la comoda divisibilità deve essere valutata con riferimento alla massa nel suo complesso e non ai singoli cespiti.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 3703/2026.
Il provvedimento della seconda sezione civile è risalente allo scorso 18 febbraio.
La divisione in natura, argomentano i giudici di piazza Cavour, è consentita solo se ciascun condividente riceva beni proporzionati al valore della propria quota, essendo il conguaglio ammissibile esclusivamente quale strumento di mera perequazione di limitate differenze di valore.
Ne consegue che, quando l’attuazione della divisione in natura richieda il pagamento di conguagli di entità sproporzionata rispetto al valore della quota spettante, deve escludersi la comoda divisibilità dell’asse e trovare applicazione l’art. 720 c.c., con attribuzione preferenziale dei beni interi al coerede titolare della quota maggiore ovvero, in mancanza, con vendita all’incanto.
