Di regola il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno, quindi anche la capacità di donare e di testare.
È quanto emerge, in sintesi, dall’ordinanza n. 2648/2026 della Corte di Cassazione.
Il provvedimento della seconda sezione civile è stato depositato lo scorso 6 febbraio.
È fatta salva, chiariscono i giudici di piazza Cavour, la possibilità che il giudice tutelare, e dopo la riforma Cartabia anche il notaio rogante il testamento del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, possano imporre, nel singolo caso e in funzione di una maggiore tutela, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario.
La limitazione di capacità, conclude la Suprema Corte, deve risultare specificamene stabilita con il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o con un successivo decreto motivato del giudice tutelare.
