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Maltrattamenti in famiglia e convalida dell’arresto in flagranza differita, la videoriproduzione realizzata dalla persona offesa deve rappresentare in modo inequivoco una condotta lesiva non isolata

11 febbraio 2026

News Regionale - Sicilia ,

In tema di maltrattamenti in famiglia, ai fini della convalida dell’arresto in flagranza differita ex art. 382‑bis c.p.p., la videoriproduzione realizzata dalla persona offesa, ove non corroborata da ulteriori elementi indiziari idonei a dimostrare l’abitualità della condotta, deve rappresentare in modo inequivoco una condotta lesiva non isolata, ma chiaramente inseribile in un più ampio contesto di reiterata sopraffazione.

Il principio in questione è stato affermato dalla Corte di Cassazione ed è esplicitato nelle pagine della sentenza n. 4834/2026. Il provvedimento della sesta sezione penale è risalente allo scorso 5 febbraio.

Ne consegue, argomenta la Suprema Corte, che una documentazione audiovisiva ambigua o limitata alla rappresentazione di un episodio occasionale, ovvero di meri diverbi familiari, non è sufficiente, di per sé sola, a fondare la legittimità dell’arresto.

Il provvedimento torna nuovamente su una questione ampiamente dibattuta, ossia quella dei limiti probatori della videoriproduzione realizzata dalla persona offesa nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia, con specifico riferimento alla convalida dell’arresto in flagranza differita ex art. 382‑bis c.p.p..

Essendo la fattispecie un reato abituale, l’arresto può ritenersi legittimo solo ove la documentazione audiovisiva, in mancanza di ulteriori elementi indiziari, rappresenti in modo inequivoco una condotta lesiva non episodica, chiaramente inseribile in un contesto di reiterata sopraffazione.