In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale.
Lo rileva la Corte di Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 2183/2026.
Il provvedimento della terza sezione civile è risalente allo scorso 2 febbraio.
Tale presunzione, chiariscono i giudici di piazza Cavour, non si estende all’aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall’eventuale convivenza – o, all’opposto, dalla distanza del danneggiato – da qualsiasi allegazione comunque provata), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare.
