Qualora, nonostante il sentimento di affetto tra madre e figlia e il legame tra le due, la minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trovi ad essere priva, non transitoriamente, di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, sussiste la situazione di abbandono.
Lo rileva la Corte di Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 1984/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 29 gennaio.
Ne consegue, chiariscono i giudici di piazza Cavour, che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico.
