La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico. Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 1950/2026. Il provvedimento sezione penale della seconda sezione civile è stato depositato lo scorso 29 gennaio. Con tale ordinanza la Suprema Corte si pronuncia nuovamente sulla qualificazione di tale atto.
Ciò precisano i giudici di piazza Cavour, in quanto non è prevista obbligatoriamente per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.
Nel caso specifico, la Suprema Corte stabilisce che la costituzione di un fondo patrimoniale da parte di un terzo può essere revocata per sopravvenienza di figli. Essendo tale atto considerato una liberalità, la Cassazione ne ammette la revocabilità, conformemente alle norme sulle donazioni, quando si verificano nuove condizioni familiari.
