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Annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore, lo stato di capacità costituisce la regola e l’incapacità l’eccezione

5 febbraio 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore, lo stato di capacità costituisce la regola e l’incapacità l’eccezione, sicché spetta a chi impugna l’atto l’onere di provare che, al momento della sua redazione, il testatore fosse privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.

È quanto affermato dalla Cassazione, nelle pagine di un’interessante ordinanza. Il provvedimento n. 1592/2026, della seconda sezione civile, è stato depositato in data 24 gennaio.

Tale onere, puntualizza il Collegio di piazza Cavour, si inverte solo quando sia dimostrata un’incapacità totale e permanente, ipotesi che richiede alla parte che si avvalga del testamento la prova della sua formazione in un lucido intervallo. L'accertamento delle condizioni psicofisiche del de cuius e la valutazione delle risultanze istruttorie, ivi compreso l’uso della prova presuntiva, sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e logica. Non integra violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. la mera diversa valutazione delle prove rispetto a quella auspicata dal ricorrente.