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Lettura a cura di AIAF MARCHE, Sezione Territoriale Pesaro e Urbino, della recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 1999, 26 gennaio 2026

4 febbraio 2026

Dalla Cassazione ,


Con una articolata motivazione, la Cassazione ribadisce la ormai consolidata nozione di funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile.

Non basta tuttavia al coniuge richiedente la sola dimostrazione di una disparità reddituale: occorre dedurre prova circostanziata (istanze istruttorie conferenti) atta a dimostrare che la disparità di redditi, e patrimoni, attuale si pone in diretto nesso causale con i sacrifici compiuti per la famiglia dal coniuge economicamente debole.

La Cassazione è chiara sul punto: grava sul coniuge richiedente “ l’onere di allegazione e di prova [...] in ordine alla riconducibilità delle attuali condizioni economiche, meno vantaggiose [...] alle scelte assunte in sede di matrimonio con sacrificio della donna e vantaggio per la famiglia o per l’altro coniuge ”.