Nel procedimento riguardante minori di età inferiore ai dodici anni, l’ascolto non costituisce un adempimento automatico: il giudice deve procedervi solo in presenza di una richiesta specifica e motivata delle parti che indichi le ragioni dell’audizione e la sua utilità per il superiore interesse del minore; in mancanza, l’omessa audizione non richiede motivazione ed è legittima se non emergono sopravvenienze che rendano necessario rinnovare l’ascolto.
È quanto ribadito dalla Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 1857/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato in data 27 gennaio.
La Suprema Corte torna a formulare principi in materia di ascolto del minore infradodicenne e di ricostruzione dei rapporti genitoriali in presenza di un rifiuto persistente verso uno dei genitori. Vengono rimarcati orientamenti ormai consolidati sul diritto all’ascolto e, inoltre, il Collegio di piazza Cavour torna anche sui limiti del sindacato di legittimità nei procedimenti de potestate: viene, in sostanza, restituita centralità al giudice di merito nella valutazione integrata — psicologica, relazionale e sociale — delle dinamiche familiari.
Ai fini dell’affidamento e della regolamentazione della responsabilità genitoriale, il giudice è chiamato a operare un bilanciamento concreto e non astratto tra il principio della bigenitorialità e il superiore interesse del minore, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e delle dinamiche relazionali emerse. Ne consegue che, ove il rifiuto del minore verso uno dei genitori derivi da fattori complessi e multifattoriali — non riconducibili a condizionamenti manipolativi dell’altro genitore né a condotte gravemente pregiudizievoli — il giudice può e deve adottare misure funzionali al recupero della relazione genitore‑figlio, anche attraverso l’attivazione di interventi integrati dei servizi sociali, di percorsi terapeutici individuali, familiari o sistemici, e di incontri protetti o accompagnati, calibrando le modalità e la progressività degli interventi in funzione della tutela evolutiva, emotiva e psicologica del minore.
