Premesso che, in virtù di un principio di economia processuale e di concentrazione delle tutele, i fatti nuovi sopravvenuti possono, anzi devono, farsi valere nel giudizio di separazione o divorzio, anche in appello, legittimando la parte a proporre non solo nuove eccezioni, ma anche domande nuove se giustificate da sopravvenienze, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica.
È quanto affermato dalla Suprema Corte nelle pagine dell’ordinanza n. 1877/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 28 gennaio.
Ciò, chiariscono i giudici di piazza Cavour, esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.
Il raggiungimento dell’indipendenza economica determina la revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
