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Affidamento dei minori, la decisione del giudice di merito costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità

30 gennaio 2026

News Regionale - Sicilia ,

In tema di affidamento di minori e di valutazione dell’idoneità dei parenti all’affidamento intrafamiliare, la decisione del giudice di merito – purché sorretta da motivazione congrua e non meramente apparente – costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, non essendo consentita alla Corte di Cassazione una rivalutazione del materiale istruttorio né la sostituzione della propria valutazione a quella compiuta dal giudice territoriale.

È quanto stabilito dalla prima sezione civile della Suprema Corte, all’interno dell’ordinanza n. 1670/2026. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 25 gennaio.

Sono inammissibili in sede di ricorso per Cassazione, argomentano i giudici di piazza Cavour, le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta o a sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, nonché i motivi privi di specificità o introdotti per la prima volta nella memoria ex art. 378 c.p.c.

Allorché la Corte territoriale, nel rispetto del principio del preminente interesse del minore, ritenga – sulla base delle relazioni dei servizi sociali e delle evidenze processuali – che il parente richiedente non rappresenti una figura affettiva stabile né adeguata sul piano educativo, è legittimo il rigetto dell’istanza di affidamento intrafamiliare e la conferma dell’istituzionalizzazione dei minori.