In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della revoca di diritto prevista dall’art. 168, primo comma, n. 1, c.p., ove il nuovo reato commesso nel termine quinquennale sia un reato necessariamente abituale (nella specie, maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.), il momento rilevante non è quello dell’esaurimento della condotta, bensì quello del perfezionamento della fattispecie, coincidente con la realizzazione del numero minimo di atti vessatori collegati da nesso di abitualità, sufficiente ad integrare l’offesa al bene giuridico protetto, anche se la protrazione della condotta si protragga oltre il quinquennio.
È quanto affermato, recentemente, dalla Cassazione: i principi espressi sopra sono esplicitati nelle pagine della sentenza n. 2854/2026.
Il provvedimento della prima sezione penale è stato depositato lo scorso 23 gennaio.
Nella fattispecie analizzata dalla Suprema Corte l’imputato aveva ottenuto, nel 2016, la sospensione condizionale della pena per precedenti condanne.
Successivamente, nei suoi confronti veniva instaurato un nuovo procedimento per maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., con condotta contestata dall’anno 2017 in poi, che si tramutava in condanna definitiva nel 2025.
Per i reati abituali (come i maltrattamenti), argomentano i giudici di piazza Cavour, ai fini della revoca della sospensione condizionale rileva il momento del perfezionamento della fattispecie – ossia quando si realizza il nucleo minimo di condotte abituali – se questo cade nel quinquennio, anche se la condotta prosegue oltre.
