L'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, è applicabile anche nei confronti del cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese.
Lo afferma la Corte di Cassazione, in una recente ordinanza. Il provvedimento n. 1432/2026 è stato depositato dalla prima sezione civile lo scorso 22 gennaio.
Ciò precisano i giudici di piazza Cavour, ancorché non abbia formalmente richiesto il ricongiungimento familiare, sicché l'effettività del legame familiare derivante dalla presenza di un figlio minore in Italia e da una convivenza more uxorio può e deve essere valutata, con accertamento caso per caso, nella sua valenza ostativa all'espulsione, dal giudice dell'opposizione all'espulsione, a nulla rilevando la mancata richiesta di autorizzazione ex art. 31 del D.Lgs. n. 286 del 1998 al Tribunale per i Minorenni.
