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Comunione legale e alloggio popolare, interessanti rilievi della Cassazione

28 gennaio 2026

News Regionale - Sicilia ,

In tema di comunione legale, l’alloggio popolare ceduto ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, in base a contratto che prevede il trasferimento della proprietà solo al pagamento integrale del prezzo, integra una vendita ad effetti reali differiti, sicché il diritto di proprietà sorge soltanto al momento dell’integrale versamento del corrispettivo, e non già alla stipula del contratto o alla mera assegnazione dell’alloggio.

Lo afferma la Corte di Cassazione, in una recente ordinanza. Il provvedimento n. 426/2026 è stato depositato dalla seconda sezione civile lo scorso 8 gennaio.

Ne consegue, argomentano i giudici di piazza Cavour, che ove il pagamento integrale del prezzo avvenga in costanza di comunione legale tra i coniugi, l’immobile rientra nella comunione ex art. 177, comma 1, lett. a), c.c., non potendo l’acquisto essere qualificato come bene personale ai sensi dell’art. 179, lett. b), c.c. per asserita acquisizione iure hereditatis, atteso che, prima dell’integrale pagamento, nessun diritto di proprietà si è trasferito agli eredi dell’originario assegnatario.