In tema di affidamento condiviso, l'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, non potendo però lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente - salvo che quest'ultimo non sia totalmente inadeguato alla funzione - essere eccessivamente e ingiustificatamente compresso, con conseguente compromissione della relazione familiare.
Lo afferma la Corte di Cassazione, in una recente ordinanza. Il provvedimento n. 1009/2026 è stato depositato dalla prima sezione civile lo scorso 19 gennaio.
Posto che la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori che non vivono più insieme connota il modo concreto con cui relazione tra genitori e figli e, con essa, la responsabilità genitoriale può continuare ad esercitarsi - attribuendosi al genitore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità - assolvendo così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge -, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo.
