La Cass. Civ. con ordinanza n. 31220 del 30.11.2025, interviene delineando aspetti fondamentali nel riconoscimento dell’assegno divorzile sotto l’aspetto della sua funzione perequativa compensativa.
Il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge, nonostante la disparità economica, dal momento che la stessa, dopo il divorzio, aveva continuato a svolgere l’attività lavorativa part-time e nonostante le fosse stata garantita una vita matrimoniale agiata, percependo somme elevate provenienti da un conto cointestato, due immobili e delle quote sociali. La Corte d’Appello di Ancona, accoglieva invece il gravame della ricorrente, riconoscendole un assegno di divorzio, dato il contributo alla vita familiare che la donna aveva apportato consentendo l’ascesa professionale del marito.
Con l’ordinanza suddetta, la giurisprudenza di legittimità, poi, ha respinto la pretesa dell’assegno divorzile per diverse motivazioni, tra cui l’aver una laurea senza essersi adoperata per la ricerca di un lavoro a tempo pieno. Altro motivo ostativo all’accoglimento di tale richiesta è stata la circostanza che la ricorrente già aveva avuto il riconoscimento di somme elevate al momento della separazione e che nulla rilevava l’aver impiegato volontariamente le suddette somme per aiutare economicamente uno dei figli. La pronuncia ribadisce inoltre che il contributo dato alla carriera del marito era stato compensato con la somma summenzionata; in tal modo l’ex coniuge, secondo la Suprema Corte ha pagato tutti i sacrifici fatti dalla moglie in passato. Tale asserzione disegna limiti e confini anche a quanto contribuito alla carriera dell’altro.
A cura dell’Avv. Federica Fiorilli
