Premesso che l'assegno di divorzio in funzione perequativa – compensativa presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, ai fini della funzione assistenziale lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera unicamente come precondizione fattuale, laddove il presupposto della sua riconoscibilità implica un giudizio di insufficienza dei mezzi per un'esistenza dignitosa e l'accertamento che il richiedente non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 634/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 12 gennaio.
In conformità alla funzione sociale che l'assegno divorzile assolve nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti la finalità assistenziale.
Ciò sussiste tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur non incidenti sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare.
