Le relazioni investigative di privati, qualificate come prove atipiche (scritte di terzi con valore indiziario), sono utilizzabili nel processo civile per accertare fatti come l'attività lavorativa di ex coniugi o figli, purché integrate da testimonianze dirette dell'investigatore e materiale fotografico e valutate con prudente apprezzamento unitamente ad altri elementi probatori ritualmente acquisiti.
Lo afferma la Corte di Cassazione, nell’ambito di una recente ordinanza. Il provvedimento n. 617/2026 è stato depositato dalla prima sezione civile lo scorso 12 gennaio.
Il ricorso che censura la loro valutazione, chiarisce la Suprema Corte, è inammissibile se si limita a contestarne il merito senza denunciare omesso esame di un fatto decisivo.
