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Violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità assoluta dell'obbligato non può essere assimilata all’indigenza totale

19 gennaio 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis c.p., che esclude il dolo, non può essere assimilata all’indigenza totale.

Lo puntualizza la Suprema Corte, nelle pagine della sentenza n. 534/2026.

Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 8 gennaio.

Occorre valutare, precisa il Collegio di piazza Cavour, se in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza.