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Ne bis in idem processuale, recenti precisazioni della Cassazione

19 gennaio 2026

News Regionale - Sicilia ,

Ai fini del divieto di un secondo giudizio ex art. 649 c.p.p. (ne bis in idem processuale), l'identità del fatto sussiste quando ricorra la corrispondenza storico-naturalistica di tutti gli elementi costitutivi del reato – condotta materiale, evento naturalistico e nesso causale – oltre alle circostanze di tempo, luogo e persone.

Lo puntualizza la Suprema Corte, nelle pagine della sentenza n. 1341/2026.

Il provvedimento della quinta sezione penale è stato depositato lo scorso 13 gennaio.

Tale verifica, argomenta il Collegio di piazza Cavour, improntata a dimensione empirica e al netto di valutazioni giuridiche, esclude l'operatività del concorso formale fra reati (maltrattamenti e lesioni) e la rilevanza della diversità dell'elemento soggettivo o di nuove aggravanti, imponendo l'annullamento senza rinvio delle sentenze per improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione come error in procedendo.

Nella fattispecie in esame, si era svolto un primo processo per maltrattamenti ed un secondo processo per lesioni. In questo secondo giudizio non veniva rilevato il ne bis in idem, nonostante l’allegazione della sentenza precedente (per continuazione).