Per procedere alla revisione ex art. 9 L. 898 del 1970 è necessario l'accertamento in ordine alla sussistenza di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, quale presupposto dell'accoglimento della domanda, cui segue la valutazione della fondatezza della stessa, da compiersi tenendo conto della funzione in concreto svolta dall'assegno alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni Unite.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, nelle pagine di un recente provvedimento. L’ordinanza n. 303/2026 è stata depositata dalla prima sezione civile lo scorso 7 gennaio.
La valutazione delle condizioni economiche delle parti è collegata causalmente agli altri indicatori presenti nell'art. 5, comma 6, L. 898 del 1970, al fine di accertare se l'eventuale disparità esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali.
È necessario, conclude la Suprema Corte, valutare l’incidenza o meno delle sopravvenienze sulla spettanza o sulla misura dell'assegno.
