Nuovo provvedimento della Suprema Corte in materia di maltrattamenti.
Mediante la sentenza n. 133/2026, depositata dalla sesta sezione penale lo scorso 5 gennaio, la Cassazione torna a formulare interessanti principi su una materia piuttosto dibattuta.
In tema di maltrattamenti in famiglia, argomentano i giudici di piazza Cavour, il movente culturale e la difesa delle proprie tradizioni devono considerarsi recessivi rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di un diritto fondamentale dell'individuo.
Lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia, dunque, non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare - in linea con l'art. 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica.
