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Adozione in casi particolari, il minore può assumere il solo cognome dell’adottante

14 gennaio 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il minore d’età, adottato nel contesto della cd. adozione in casi particolari, può assumere il solo cognome dell’adottante, sostituendolo a quello originario, qualora ciò risponda al suo preminente interesse, ne rispecchi l’effettiva identità personale e vi siano il consenso e l’assenso di tutte le parti coinvolte.

È quanto espresso nella sentenza n. 210/2025, depositata lo scorso 30 dicembre, dalla Corte Costituzionale: con tale provvedimento è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 55 della legge numero 184 del 1983, in relazione all’articolo 299, primo comma, del codice civile, «nella parte in cui non consente all’adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d’età, il solo cognome dell’adottante, se i consensi e agli assensi di cui gli articoli 45 e 46 della legge numero 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all’interesse del minore».

La normativa censurata, rinviando alla disciplina dell’adozione del maggiorenne, imponeva l’automatica anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottato. La Corte ha ritenuto tale automatismo lesivo del diritto inviolabile all’identità personale e del preminente interesse del minore, garantiti dall’articolo 2 della Costituzione.

Nella motivazione, la Corte ha sottolineato che l’istituto dell’adozione in casi particolari «abbraccia molteplici e diverse situazioni», fra le quali possono rientrare quella in cui l’adottando porti il cognome del genitore che è decaduto dalla responsabilità genitoriale o che comunque è favorevole all’adozione e alla sostituzione del proprio cognome, oppure quella del minore orfano e affetto da «durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali» che viene adottato in quanto nessun componente della famiglia d’origine, di cui porta il cognome, è disposto a prendersene cura. Ancora, è possibile anche avere il caso del minore che viene adottato in quanto – benché abbandonato – si constati l’impossibilità di fatto dell’affidamento preadottivo.

La Corte ha pertanto ritenuto che il giudice debba poter valutare in concreto se, nel complesso delle circostanze, risponda all’effettiva identità e al preminente interesse del minore sostituire il suo cognome originario con quello dell’adottante.