L’esame dibattimentale della persona offesa maggiorenne in condizione di particolare vulnerabilità, disposto nelle modalità protette di cui all’art. 498, comma 4-quater, c.p.p. (incluso videocollegamento da remoto e posizione schermata), in presenza di accordo delle parti e previa valutazione del giudice sulla vulnerabilità desunta dal tipo di reato (maltrattamenti) e dalle condizioni di salute, non è affetto da nullità né da inutilizzabilità ai sensi dell’art. 191 c.p.p., mancando una specifica previsione sanzionatoria.
È quanto affermato recentemente dalla Corte di Cassazione: i rilievi sopra menzionati sono contenuti all’interno della sentenza n. 298/2026. Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 7 gennaio.
Legittimamente rigettata, pertanto, la richiesta di rinnovazione dell’escussione in appello, non emergendo pregiudizio al contraddittorio né alla parità tra accusa e difesa.
